CCNL Commercio: facciamo chiarezza sul preavviso per dimissioni o licenziamento (2023)

Tanti lavoratori che si vedono applicato il CCNL del commercio mi domandano e si domandano quali siano i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni:le variabili che li determinano sono molte e dipendono dall’anzianità di servizio e dal livello contrattuale. Orientarci un po’ sulla normativa potrebbe risultarci utile. E allora andiamo a dare uno sguardo alla materia.

I termini del preavviso sono pari a dei giorni di calendario. In caso di inosservanza del periodo di preavviso, scatta l’obbligo di erogare l’indennità sostitutiva del preavviso che è pari alla normale retribuzione (paga base, indennità di contingenza, ecc.), ad esclusione dello straordinario e dei rimborsi spese.

I lavoratori del settore commercio, in caso di dimissioni, sono tenuti ad osservare un termine di preavviso stabilito contratto. Allo stesso modo, in caso di licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti concedere il periodo di preavviso al lavoratore prima dell’ultimo giorno di lavoro indicato nella lettera di licenziamento.

Il preavviso va concesso sia in caso di dimissioni che di licenziamento.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, scatta il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso che si concretizza, nel caso di licenziamento senza preavviso, in una indennità che spetta in busta paga al lavoratore; mentre nel caso di dimissioni senza osservanza del periodo di preavviso, in una trattenuta in busta paga pari all’indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL.

Vediamo quali sono i termini di preavviso e quale è e come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso nel caso il rapporto di lavoro termini prima che sia stato osservato quest’ultimo periodo di preavviso.

Preavviso licenziamento nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio

I termini di preavviso riguardano il recesso, quindi la dimissione del lavoratore o licenziamento del datore di lavoro, da un contratto a tempo indeterminato e disciplinati dall’art. 234 del CCNL:

I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono stabiliti in base all’anzianità di servizio.

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Fino a cinque anni di servizio compiuti:

Quadri e I livello: 60 giorni di calendario;
II e III livello: 30 giorni di calendario;
IV e V livello: 20 giorni di calendario;
VI e VII livello: 15 giorni di calendario.

Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

Quadri e I livello: 90 giorni di calendario;
II e III livello: 45 giorni di calendario;
IV e V livello: 30 giorni di calendario;
VI e VII livello: 20 giorni di calendario.

Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

Quadri e I livello: 120 giorni di calendario;
II e III livello: 60 giorni di calendario;
IV e V livello: 45 giorni di calendario;
VI e VII livello: 20 giorni di calendario.

Preavviso dimissioni nel CCNL Commercio – Confcommercio

I termini di preavviso, in caso di dimissioni, sono cambiati dall’accordo di rinnovo del 26 febbraio 2011. In caso di dimissioni volontarie sono disciplinati dall’art. 241 del CCNL: sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 236. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso in maniera elettronica presso un patronato e il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

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Fino a cinque anni di servizio compiuti:

Quadri e I livello: 45 giorni di calendario;
II e III livello: 20 giorni di calendario;
IV e V livello: 15 giorni di calendario;
VI e VII livello: 10 giorni di calendario.

Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

Quadri e I livello: 60 giorni di calendario;
II e III livello: 30 giorni di calendario;
IV e V livello: 20 giorni di calendario;
VI e VII livello: 15 giorni di calendario.

Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

Quadri e I livello: 90 giorni di calendario;
II e III livello: 45 giorni di calendario;
IV e V livello: 30 giorni di calendario;
VI e VII livello: 15 giorni di calendario.

Se il lavoratore non ha dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità.

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Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Come si calcolano i giorni di preavviso nel contratto commercio?

La decorrenza è dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Ciò significa che se la dimissione o il licenziamento avviene ad esempio in data 12 del mese, il preavviso da rispettare dalla parte recedente decorrerà dal giorno 16. Viceversa se la dimissione o il licenziamento avviene ad esempio il giorno 23 del mese, il termine di preavviso decorrerà dal giorno 1 del mese successivo.

I giorni di calendario per il preavviso nel contratto commercio sono pari a un numero di giorni, compreso sabato e domenica o giorni comunque di riposo o non lavorati, pari a quelli indicati. Ovvero se il preavviso da rispettare è di 20 giorni e il giorno successivo alla data di dimissione o licenziamento è un sabato o domenica, si conterà nel calcolo.

Indennità sostitutiva preavviso nel CCNL Terziario, distribuzioni e servizi Confcommercio

È disciplinata dall’art. 235 che recita: “Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c.in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità”.

Questo articolo del CCNL fa riferimento a quanto disciplinato dall’art. 2118 del codice civile, che tratta il recesso dal contratto a tempo indeterminato. Il codice civile legittima il preavviso nel contratto collettivo laddove precisa che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti”.

E al comma 2 richiamato dall’art. 235 del CCNL stabilisce che “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.

Ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso.

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L’art. 234 del contratto commercio stabilisce che va erogata al lavoratore, in caso di licenziamento senza rispetto del preavviso, o va trattenuta al lavoratore, in caso di dimissione senza rispetto del preavviso, “un’indennità pari alla retribuzione di fatto di cui all’art. 195″

Art. 195 del CCNL Commercio:

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.

Ed è proprio l’art. 193 del CCNL che parla delle voci della busta paga che vanno incluse nel calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso. E più precisamente:

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  • a ) paga base nazionale conglobata;
  • b) indennità di contingenza (con conglobamento dell’EDR);
  • c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  • d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
  • e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

In sostanza per il numero di giorni di preavviso sopra stabiliti al lavoratore, in caso di licenziamento senza preavviso, spetta una misura dell’indennità pari alla normale retribuzione in busta paga, che è generalmente indicata nella parte alta del cedolino dove ci sono gli elementi fissi e continuativi della retribuzione.

Il CCNL esclude, come si può leggere dall’art. 195, i rimborsi spese, il lavoro straordinario, i compensi una tantum e i compensi esclusi dall’imponibile previdenziale Inps. Inoltre va evidenziato che al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva del preavviso che comprende il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Termini di preavviso CCNL commercio contratto a tempo determinato

Il preavviso non è contemplato nel contratto a tempo determinato, che è un contratto nel quale viene apposto un termine. In caso di recesso anticipato dal contratto a termine si osservano le regole e in caso di recesso da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad essere risarcito con tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del contratto.

Il preavviso per il contratto di apprendistato nel CCNL Commercio

Il contratto di apprendistato nel CCNL Commercio prevede nella sua normativa la possibilità di recedere da durante il periodo formativo e di apprendistato. Vanno comunque osservati i termini di preavviso, che sono gli stessi previsti per i lavoratori in forza fino a cinque anni di servizio compiuti.

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Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 06/26/2023

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